Assegno per nuclei familiari con tre figli minori - Anno 2022

Dettagli del documento

Data:

martedì, 23 agosto 2022

INPS ANF 2021

Descrizione

Assegno per nuclei familiari con tre figli minori – Anno 2022
(Art. 65 legge n. 448 del 23.12.1998 smi)

E' un beneficio concesso dal Comune di residenza e erogato da INPS a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori di 18 anni di età.

In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, è abrogato l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio.

Chi può chiedere il contributo:
Il genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori, che devono essere iscritti nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) e convivere effettivamente con lui.
Le domande devono essere presentate ogni anno e perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno 2022, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2023).

Requisiti richiesti:
  • residenza nel Comune di Racconigi nel momento in cui si presenta la richiesta;
  • di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    • cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
    • cittadino titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
    • cittadino familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    • cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
    • cittadino titolare della protezione sussidiaria;
    • cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari;
    • cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014;
    • cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti;
    • cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti.
  • i figli minori devono essere residenti nel Comune di Racconigi ed iscritti nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno.
Ai sensi della vigente normativa europea e della recente giurisprudenza, sono ammessi al beneficio, fermi gli altri requisiti, tutti i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di:
- permesso di soggiorno rilasciato ai fini lavorativi di durata superiore a sei mesi;
- permesso di soggiorno rilasciato per fini diversi dall'attività lavorativa, che consenta di lavorare e autorizzi a soggiornare in Italia per periodi superiori a sei mesi.

Il valore ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a € 8.995,98 per l’anno 2022.
Tutti i requisiti richiesti per l’ erogazione dell’assegno devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, pena esclusione.

A seguito della riforma dell'ISEE, l'assegno di maternità rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto, in sede di elaborazione della D.S.U. è necessario richiedere espressamente un ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni. 

Si informa che qualora l'attestazione ISEE presenti Omissioni o Difformità, rilevate in esito ai controlli automatici dell'Agenzia dell'Entrate fra quanto dichiarato nella DSU ISEE e i dati presenti nel sistema informativo di anagrafe tributaria, il cittadino richiedente la prestazione deve presentare una nuova DSU ISEE con attestazione priva di Omissioni o Difformità.

Documentazione da allegare alla domanda:
  • fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità (le domande presentate dal 01/01/2022 dovranno allegare l'ISEE 2022) completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni);
  • fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e codice fiscale del/della dichiarante;
  • fotocopia del permesso di soggiorno del/la richiedente in corso di validità; se il permesso è scaduto serve anche la ricevuta della richiesta di rinnovo;
  • fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/alla dichiarante (Codice IBAN).
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
  • per un importo di € 147,90/mese per un periodo di tredici mensilità;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente.
L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata; pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel semestre precedente.

Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:
  • qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia de/della richiedente;
  • qualora venga meno la residenza nel Comune di Racconigi del/della richiedente o di almeno uno dei tre figli minori;
  • al compimento della maggiore età dei figli.
Il beneficiario deve comunicare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio Assistenza del Comune di Racconigi ogni variazione del nucleo familiare, della residenza e delle modalità di pagamento.

La domanda va presenta tramite mail a ufficio.protocollo@comune.racconigi.cn.it oppure di persona previa appuntamento contattando l'Ufficio Assistenza (tel. 0172/821615).

Il Comune, a seguito di istruttoria della pratica, emetterà un provvedimento per concedere o meno gli assegni e, in caso di esito favorevole, l'INPS provvederà a liquidarli.

Creazione

Inserito sul sito il mercoledì 14 settembre 2022 alle ore 11:41:51 per numero giorni 602

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri