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IMU 2021
(IMU). Adozione delle aliquote per l’anno 2021. Delibera di Consiglio Comunale n.49 del 30.12.2020

a) aliquota base per gli immobili non ricompresi nelle successive fattispecie, per i terreni agricoli e per le aree edificabili, nella misura del 10,60 per mille;

b) aliquota ridotta per abitazione principale  di cat. catastali A1-A8-A9 e relative pertinenze nella misura del 6,00.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie previste.
La detrazione per abitazione principale, applicabile per norma di legge anche agli immobili destinati ad abitazione principale di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari comunque denominati, è pari ad un importo massimo di € 200,00, rapportati al periodo dell’anno in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale e, nel caso di più proprietari, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

c) aliquota per immobili locati “a canoni concordati” nella misura del 4,6 per mille. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille e possono usufruire dell’aliquota base in misura ridotta i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle condizioni previste dall’art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

d) aliquota per gli immobili, concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del 8,6 per mille. Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille.

e) aliquota per gli immobili ad uso abitativo concesse in comodato o uso gratuito ad uno o più comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, nella misura del 8,6 per mille.
Tale aliquota agevolata non si applica alle pertinenze, che restano soggette all'aliquota ordinaria del 10,6 per mille

f) aliquota per gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzino direttamente come immobili strumentali alle attività produttive di carattere artigianale, industriale e commerciale nella misura del 10,40 per mille.

g) aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'esercizio dell'attività agricola, nella misura del 1,00 per mille

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