ALIQUOTE IMU deliberate per l’anno 2015 con deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2015 – Consiglio comunale n.22 del 27.07.2015:
• 10,6 per mille aliquota ordinaria per tutti gli immobili non appartenenti alle categorie sotto indicate;
• 2,7 per mille aliquota per le sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7), art. 1 comma 707 L. 147/2013), detrazione di € 200,00;
• 3,0 per mille, abitazioni locate, a “canoni concordati” ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, a soggetti che le utilizzino come abitazione principale, (escluse le pertinenze) – per maggiori informazioni clicca qui:
• 8,6 per mille per le seguenti tipologie:
a) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori o figli), che la utilizzano quale abitazione principale, (escluse le pertinenze);
b) abitazioni in comproprietà concesse in comodato od uso gratuito ad uno o più dei comproprietari che la utilizzano quale abitazione principale, (escluse le pertinenze);
• 10,4 per mille per tutti gli immobili posseduti da ditte individuali, da società di persone o di capitali che li utilizzano direttamente come immobili strumentali per le loro attività produttive.
Si comunica che ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abolito per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) fabbricati rurali ad uso strumentale
e) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. fabbricati merce)