Art.14 D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e ei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.”
Composizione del tributo
Il tributo è articolato in due voci:
la componente tassa a copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani
la maggiorazione riferita ai servizi indivisibili resi dal Comune (es: illuminazione pubblica, semafori, polizia e sicurezza…)
Presupposto e soggetto passivo
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.